Art. 11 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti  di
rito richiesti per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art.  15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati  e  gli  atti  di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.