Art. 15 Composizione e compiti della commissione e condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione 1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del MIUR, e' costituita apposita commissione presieduta da un dirigente tecnico presso il MIUR o in quiescenza da non piu' di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando e due componenti, scelti tra dirigenti scolastici e docenti, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non piu' di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MIUR. Le commissioni potranno essere eventualmente integrate con membri aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie, distinte per aree linguistiche, dei dirigenti scolastici che hanno superato la selezione di cui al presente decreto. 3. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione: avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; avere in corso procedimenti disciplinari; essere incorsi in sanzioni disciplinari; essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti della commissione: non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente; non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.