Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si  ottiene  dalla
somma del punteggio conseguito ai sensi  degli  articoli  7  e  8.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate  dalla  commissione  e
distinte per  aree  linguistiche,  sono  approvate  con  decreto  del
direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate  sul
sito istituzionale del MIUR. 
    2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni e, in ogni caso,  fino  all'approvazione  delle  graduatorie
successive. 
    3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie  sono  esaurite  o
mancanti, le procedure di  selezione  possono  essere  indette  prima
della scadenza sessennale.