Art. 7 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando, fatta eccezione per i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
A) categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25,00; 
      3) record mondiale: punti 25,00; 
      4) vincitore di coppa del mondo: punti 20,00; 
      5) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15,00; 
      6) record europeo: punti 15,00; 
      7) vincitore di coppa europea: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo: fino  a
punti 12,00; 
      9) campione italiano: punti 12,00; 
      10) record italiano: punti 15,00; 
      11) vincitore di coppa italia: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
B) categoria II 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
        a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti  1)  e  2)  categoria  II  non  sono
cumulabili tra loro. 
    2. La Commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  8
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 
    3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di  partecipazione
i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella  stessa  con
raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare  al  Ministero
della giustizia - Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria -
Direzione generale del personale  e  delle  risorse -  Ufficio  VI  -
Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 
    4. I titoli devono essere  spediti,  pena  la  non  valutabilita'
degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci  decorrente
dalla data di presentazione della domanda on-line.