Art. 7 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) categoria I Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30,00; 2) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25,00; 3) record mondiale: punti 25,00; 4) vincitore di coppa del mondo: punti 20,00; 5) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15,00; 6) record europeo: punti 15,00; 7) vincitore di coppa europea: punti 12,00; 8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo: fino a punti 12,00; 9) campione italiano: punti 12,00; 10) record italiano: punti 15,00; 11) vincitore di coppa italia: punti 10,00; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. B) categoria II Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea: punti 2,00; a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1,00; 3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili tra loro. 2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di partecipazione i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilita' degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di presentazione della domanda on-line.