Art. 9 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi  sono  tenuti  a  presentarsi
muniti di un valido documento  di  identificazione  e  fotocopia  del
medesimo, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2,
del presente bando (copia della domanda e  ricevuta  di  invio  della
stessa). 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quanto previsto dal  quarto  comma  dell'art.  107  del
decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443  ovvero  da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.