Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004, estremi compresi; b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 3° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2018-2019. Se hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno scolastico 2018-2019 l'idoneita' alla classe superiore. Se l'ammissione e' stata conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.