Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 2003  e  il  31  dicembre  2004,
estremi compresi; 
      b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al  3°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico  2018-2019.  Se
hanno  conseguito  la  predetta   idoneita'   nel   precedente   anno
scolastico,  non  dovranno  aver  conseguito  al  termine   dell'anno
scolastico  2018-2019   l'idoneita'   alla   classe   superiore.   Se
l'ammissione  e'  stata  conseguita  all'estero   e'   richiesta   la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il
concorrente che non sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni,  di  cui  all'art.  192,  comma  4  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.