Art. 12 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
                        e disposizioni finali 
 
    1. Dall'attuazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    2. Il direttore centrale  per  le  risorse  umane  e'  incaricato
dell'esecuzione del presente decreto. 
    Il presente decreto sara' pubblicato, con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale
al  Tribunale  amministrativo  regionale   competente,   secondo   le
modalita' di cui al Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  o,  alternativamente,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.  1199,
entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 13 marzo 2019 
 
                                     Il Capo della Polizia: Gabrielli