Art. 2 
 
                       Avvio del procedimento 
                      e relativa comunicazione 
 
    1. Con il presente decreto  e'  dato  avvio  al  procedimento  di
individuazione dei soggetti da avviare al  corso  di  formazione  per
allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di  cui
all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. 
    2. Il presente decreto ha valore di notifica  nei  confronti  dei
soggetti  interessati  e  costituisce  comunicazione  di  avvio   del
procedimento ai sensi degli articoli 7  e  seguenti  della  legge  n.
241/1990. 
    3. Ai fini di cui al comma 2: 
      a) l'amministrazione competente e' il Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza; 
      b) il procedimento ha ad oggetto l'individuazione dei  soggetti
da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019; 
      c) l'ufficio responsabile e'  l'Ufficio  attivita'  concorsuali
della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; 
      d)  il  responsabile   del   procedimento   e'   il   direttore
dell'Ufficio di cui alla lettera c); 
      e) il procedimento si concludera' entro il termine del giorno 2
agosto 2019, con la convocazione dei soggetti interessati per l'avvio
al previsto corso di formazione,  mediante  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul
sito  web   istituzionale   www.poliziadistato.it   con   avviso   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (tale pubblicazione  avra'  valore
di  notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei  confronti  dei  soggetti
interessati); 
      f)  i  soggetti   interessati   dal   procedimento   hanno   la
possibilita' di prendere visione degli atti, con  i  limiti  previsti
dalla  legge  sul  diritto  di  accesso,  mediante  apposita  istanza
all'ufficio responsabile, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge n. 241/1990, e successive modificazioni.