Art. 8 
 
        Modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. Una commissione di selettori per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, composta da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore  a
primo dirigente tecnico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato, con qualifica  non  inferiore  a  commissario
capo tecnico  del  ruolo  psicologi  della  carriera  dei  funzionari
tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a  commissario  capo
della   carriera   dei   funzionari   di    Polizia    in    possesso
dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,
sottoporra'   i   soggetti   interessati,   risultati   idonei   agli
accertamenti  di  cui  all'art.  7,  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale di cui al presente articolo. Le funzioni  di  segretario
della commissione sono svolte  da  un  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato  o  da  un
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con
qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    2.  Gli   accertamenti   attitudinali,   diretti   ad   accertare
l'idoneita' del soggetto interessato  allo  svolgimento  dei  compiti
connessi con l'attivita' propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da
rivestire, consistono in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  sia
individuali, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati
e approvati con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, nonche' in un colloquio con  un  componente
della  suddetta  commissione.  Su  richiesta  di   quest'ultimo,   la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi,  ma  il  colloquio
sia  risultato  negativo,  quest'ultimo  sara'   ripetuto   in   sede
collegiale. All'esito  delle  prove,  la  commissione  si  esprimera'
sull'idoneita' del soggetto interessato. 
    3. I giudizi della commissione di cui al comma l sono  definitivi
e comportano, in caso di inidoneita'  dell'interessato,  l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    4. Gli interessati che non si siano  presentati  nel  luogo,  nel
giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  attitudinali
saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.