Art. 9 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
                      ed assunzione in servizio 
 
    Il  vincitore/la   vincitrice   sara'   invitato/a   dall'Ufficio
personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso  di
ricevimento o, qualora sia indicato nella domanda  di  partecipazione
al concorso l'indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a
stipulare, in conformita' a quanto  previsto  dal  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca  del  19
aprile 2018 nonche', per le  parti  non  espressamente  previste  dal
nuovo contratto, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
del  comparto  universita',  il  contratto  individuale   di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato e  con  regime  d'impegno  a  tempo
pieno per l'assunzione in prova  nella  categoria  D,  area  tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la  corresponsione  del
trattamento economico relativo alla posizione  economica  D1,  presso
l'Universita' degli studi di Napoli «Federico II». 
    Il  vincitore/la  vincitrice  che  non  assuma  servizio,   senza
giustificato motivo, entro  il  termine  stabilito  dall'universita',
decade dal diritto alla stipula del contratto. 
    Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi  impedimenti,  gli  effetti
giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del  contratto,
coincidente con l'immissione in servizio. 
    Il  vincitore/la  vincitrice,  all'atto  dell'assunzione,   sara'
tenuto/a  a  rendere  una  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
attestante il possesso del  requisito  specifico  nonche'  di  quelli
generali prescritti dal presente bando, gia' a far data  dal  termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di  ammissione  al
concorso;  dovranno  altresi'  rendere  le  ulteriori   dichiarazioni
richieste, in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto istruzione e ricerca nonche' dei vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro comparto  universita'  e  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' tenuto conto di quanto  prescritto  dall'art.  18,  comma  1,
lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, (ovvero l'assenza di un rapporto di parentela  o  di
affinita', entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un
professore del dipartimento che ha richiesto il presente  bando,  con
il rettore, con  il  direttore  generale  o  con  un  componente  del
consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi  di  Napoli
«Federico II»). 
    Per il solo vincitore/vincitrice di  cittadinanza  non  italiana,
occorrera',  compatibilmente  con  le  specifiche  norme  vigenti  in
materia,  presentare  il  regolare  permesso  di  soggiorno   laddove
previsto dalla normativa vigente, nonche' certificato equipollente al
certificato generale del  casellario  giudiziario,  rilasciato  dalla
competente autorita' dello Stato di appartenenza. 
    Il vincitore/vincitrice  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito all'estero, che  ha  dichiarato  l'avvenuta  presentazione
della richiesta di equivalenza del titolo di studio a quello  di  cui
all'art. 3 del bando, deve obbligatoriamente presentare  la  suddetta
dichiarazione di equivalenza all'atto dell'assunzione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui lo straniero e' cittadino  debbono  essere  legalizzati  dalle
competenti autorita' consolari italiane. 
    L'amministrazione sottoporra' a visita  medica  di  controllo  il
vincitore del concorso, in base alla normativa vigente. 
    Il dipendente neo assunto sara' soggetto ad un periodo  di  prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo
di prova si terra' conto del solo servizio  effettivamente  prestato.
Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto  da  una  delle  due  parti,  il  dipendente  si   intendera'
confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il  rapporto
di lavoro si risolvera' senza obbligo di preavviso.