Art. 3 Requisiti specifici per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di laurea (DL) in ingegneria delle telecomunicazioni o ingegneria elettrica o ingegneria elettronica o ingegneria informatica, conseguite secondo le modalita' precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99, ivi comprese le relative equipollenze; ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/99, appartenente ad una delle seguenti classi: 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 35/S; ovvero laurea magistrale conseguita secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-32; unitamente a: abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LS/LM richiesto; ovvero particolare qualificazione professionale risultante da titoli post-universitari attinente alla professionalita' richiesta (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento); ovvero particolare qualificazione professionale risultante da un'esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalita' richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM), ovvero presso aziende private in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM). I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto di uno o piu' requisiti specifici di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche' sul sito web di Ateneo. L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.