Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto del settore; c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente, membro; c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'amministrazione della Difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.