Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b)  un  ufficiale  medico  di  grado  inferiore  a  quello  del
presidente, membro; 
      c) un ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile  abilitato
alla professione  appartenente  all'amministrazione  della  Difesa  o
convenzionato, ovvero un  ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.