Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore  e  da  due
psicologi o medici specializzati in psicologia individuati  ai  sensi
dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore
all'ottava   ovvero   da    un    funzionario    dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica, ai sensi dell'art. 108, comma  3,  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  120,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione  dal  concorso  che  viene  disposta  con  decreto   del
direttore generale del personale e delle risorse.