Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  -  Serie  generale  n.  243  del  19  ottobre  2009,   alla
Commissione  giurisdizionale  per  il  personale  della  Camera   dei
deputati, via del Seminario  n.  76  -  00186  Roma.  Il  ricorso  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  dalla  data  di   ricezione   del
provvedimento, ovvero dalla data di  pubblicazione  nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi  o  di  altro
provvedimento di carattere generale.