Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il quattrocentesimo posto. Il predetto numero  di  quattrocento
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita',  nonche'  i
candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,  comma   1,   in
conformita' all'art. 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco  degli
ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli  effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il  termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono sei,  delle  quali  quattro  su  materie
comuni a tutti i candidati e due  su  materie  a  scelta  di  ciascun
candidato: 
      a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione
e' di sei ore; 
      b) elaborato di storia d'Italia dal 1848 ad oggi.  Il  tempo  a
disposizione e' di sei ore; 
      c) elaborato di diritto e procedura parlamentare.  Il  tempo  a
disposizione e' di sei ore; 
      d) elaborato  di  diritto  amministrativo  ovvero  di  politica
economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo  il  sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      e) elaborato di diritto civile ovvero  di  diritto  dell'Unione
europea, secondo la scelta di ciascun  candidato  dopo  il  sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      f)  sintesi  nella  lingua   inglese,   senza   l'ausilio   del
vocabolario, di un testo redatto nella medesima  lingua,  riguardante
argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione
e' di tre ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere da a) a e), nonche' tre testi per  la
prova in lingua inglese di cui alla lettera  f)  e  li  sottopone  al
sorteggio dei candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.