Art. 9 Prove scritte 1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il quattrocentesimo posto. Il predetto numero di quattrocento ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art. 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono sei, delle quali quattro su materie comuni a tutti i candidati e due su materie a scelta di ciascun candidato: a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione e' di sei ore; b) elaborato di storia d'Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di sei ore; c) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione e' di sei ore; d) elaborato di diritto amministrativo ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; e) elaborato di diritto civile ovvero di diritto dell'Unione europea, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore; f) sintesi nella lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione e' di tre ore. 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di cui alle lettere da a) a e), nonche' tre testi per la prova in lingua inglese di cui alla lettera f) e li sottopone al sorteggio dei candidati. 5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.