Art. 16 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte  dei  candidati  dichiarati  vincitori,  procedera',  ai  sensi
dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81,   all'accertamento,   mediante    visita    medica    preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento  delle  mansioni  proprie  del
profilo  professionale  di   funzionario   agrario   dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari di cui all'allegato al  Contratto  collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale  non  dirigenziale  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo      (vedasi      link      di       seguito       riportato:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246). 
    3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola  con
la prescritta documentazione, e' invitato a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario agrario, nell'area  terza,  fascia  retributiva  F1,  nel
ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto  di  lavoro
e' disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal
CCNL  del  Comparto  funzioni   centrali   2016-2018   (ex   comparto
Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018. 
    5. Se l'avente titolo,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    6. I vincitori sono sottoposti, per  la  conferma  in  ruolo,  al
periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo  nazionale
di lavoro. Sono esonerati dal periodo di  prova  i  soggetti  che  lo
abbiano gia' superato nel medesimo profilo  professionale  oppure  in
corrispondente profilo di altra amministrazione  pubblica,  anche  di
diverso comparto. 
    7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.