Art. 6 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt.  4  e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
preselettiva  e  delle  prove  scritte,  da   personale   individuato
dall'amministrazione. 
    2.  Il  candidato  disabile,  che   richieda   l'assegnazione   e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre  trenta
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione all'amministrazione al trattamento dei dati sensibili.
Tale  dichiarazione  dovra'  esplicitare  le   limitazioni   che   la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'amministrazione  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC).