Art. 10 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a. avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
      b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per  il  processo,  cosi'  come  indicato  dall'articolo
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a  parita'  di
merito e di titoli l'avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'. I predetti titoli devono
essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione  della
domanda  ed  essere  espressamente  dichiarati   nella   domanda   di
ammissione alle prove concorsuali. 
    5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  accompagnate  dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di uno  dei  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445  del
2000. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato  deve  indicare,
fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3,
lettera a del presente articolo, l'amministrazione che ha  emesso  il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la  data  di
emissione. 
    6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.