Art. 10 
 
                          Prova di cultura 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti con riserva  di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova  di  cultura,  che  avra'
luogo il giorno 3 ottobre 2019, con inizio non prima delle ore  8,00,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
ubicato in Foligno (PG), viale Mezzetti, n. 2. 
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  della
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, con le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. L'ora sopraindicata  e'  quella  dell'orario  ufficiale  e  il
suddetto calendario della prova di cultura ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto,
dovranno presentarsi, senza  attendere  alcuna  comunicazione,  nella
sede e nel  giorno  sopraindicati,  entro  le  ore  7,30  muniti  dei
documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 
    3. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14  e  15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva  di  un
test contenente cento quesiti a risposta  multipla  predeterminata  o
libera, scelti dalla commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 9, comma 1, lettera  a),  su  argomenti  di  storia,  geografia,
attualita',  educazione  civica  e  sulla  conoscenza  della   lingua
italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi
da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La
banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito
internet www.esercito.difesa.it 
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa. 
    6. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 
      0,30 per ogni risposta esatta; 
      - 0,05 per ogni risposta errata; 
      0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j)  e
k) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      trenta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera b); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d); 
      quaranta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera e); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera f); 
      venti, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera g); 
      sessanta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera h); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera i); 
      duecentocinquanta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera j); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera k). 
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno  affissi,  a
cura della commissione esaminatrice, all'albo del Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito. Tali punteggi  contribuiranno
alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15. 
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  11  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi.  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico  (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
    10. I verbali relativi alla  prova  di  cultura  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per  il  personale
militare  - I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  - 1ª   Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.