Art. 15 
 
         Graduatorie finale di merito e ammissione al corso 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e  degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e  13  saranno
iscritti dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 14 - in graduatorie finali  di  merito  distinte  per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e  k)
secondo  l'ordine  del  punteggio  finale  di  merito   da   ciascuno
conseguito, ottenuto sommando: 
      il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
      l'eventuale punteggio  conseguito  nella  prova  di  efficienza
fisica; 
      l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; 
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma  1,
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno  pubblicate  nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo  a  titolo  informativo,  nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito, qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
risultasse non  ricoperto  per  carenza  di  concorrenti  idonei,  si
procedera' alla loro devoluzione  sulla  base  delle  esigenze  della
Forza armata come appresso indicato: 
      i posti di cui alla  lettera  a)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
b), e), g), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  b)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
a), e), g), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  c)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  b),
a), e), g), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  d)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
b), a), e), g), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  e)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  g),
c), b), a), d), i), h) e k); 
      il posto di cui alla lettera  f)  eventualmente  non  ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), g),
c), b), a), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  g)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  e),
c), c), a), d), i), h) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  h)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  i),
c), b), a), e), g), d) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  i)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  h),
c), b), a), e), g), d) e k); 
      i posti di cui alla  lettera  k)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
b), a), e), h), i), d) e g). 
    Nessun ripianamento e' previsto in carenza di concorrenti  idonei
per i posti di cui alla lettera j). 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4  del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in  assenza  di  titoli  di  preferenza,  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j) e  k)  del  presente  decreto,  si
collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito,  tenuto
conto delle riserve di posti di cui al  precedente  art.  2,  nonche'
delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2  e  3  e  dei
commi 3, 4, e 5 del presente articolo. 
    7. I vincitori riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio  -  sotto   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16 - presso  l'Accademia  militare,  piazza
Roma n. 15, Modena. 
    8.  I  concorrenti  che  per  qualsiasi  motivo   non   dovessero
presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui  al
precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi  al  corso.  In  caso   di   impossibilita'   a   ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione,  per  causa  di  forza  maggiore
riconosciuta valida dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, potra' essere  concessa  una  proroga  della  data  di
presentazione che  in  nessun  caso  potra'  essere  successiva  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo
gli interessati  avranno  cura  di  darne  tempestiva  e  documentata
notizia con le modalita' indicate al precedente art. 6,  comma  3,  e
comunque non oltre il giorno di prevista presentazione. 
    9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti  a  seguito
di rinuncia degli ammessi, il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso. 
    10. Per i concorrenti partecipanti ai posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera j) verranno redatte diciassette graduatorie, una per
ogni sede di servizio. Ciascuna di dette  graduatorie  sara'  redatta
inserendo i candidati che hanno espresso la preferenza  per  la  sede
cui si riferisce in ordine di merito. Verranno dichiarati vincitori i
candidati collocati utilmente nelle singole graduatorie. 
    Nel  caso  in  cui  un  candidato  risulti  vincitore  per   piu'
graduatorie verra' data precedenza alla sede per la  quale  e'  stata
data priorita' nella domanda di partecipazione. 
    Nell'eventualita' che  alcune  delle  sedi  di  servizio  restino
scoperte, le stesse potranno essere assegnate in ordine di merito  in
sede di approvazione  della  graduatoria  da  parte  della  Direzione
generale per il personale militare. I candidati dichiarati  vincitori
del concorso saranno invitati a sottoscrivere apposita  dichiarazione
di accettazione della sede di  servizio  all'atto  di  ammissione  al
corso di cui al successivo art. 16. 
    Nel caso  in  cui  si  verificassero  le  condizioni  di  cui  al
precedente comma 9, ai candidati idonei convocati in ordine di merito
presso l'Accademia militare verra' chiesto di esprimere, in  sede  di
convocazione, la priorita' tra le sedi lasciate vacanti dai vincitori
rinunciatari. 
    11. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro  trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno  ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere  informazioni
sull'esito del concorso alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare servizio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186     -     00143     Roma     (tel.:     06/517051012;     e-mail:
urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo  giorno  successivo
alla conclusione delle prove concorsuali.