Art. 9 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle  graduatorie  finali
di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale; 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
      tre ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a maggiore, membri; 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a capitano, segretario. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da: 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano, qualificati istruttori ovvero aiuto  istruttori
militari di educazione fisica, membri; 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da: 
      un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo  sanitario
dell'Esercito  di  grado  non   inferiore   a   tenente   colonnello,
presidente; 
      due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, membri; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da: 
      un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente; 
      due  ufficiali  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito laureati in psicologia, membri; 
      un ufficiale in servizio permanente  dell'Esercito,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito. 
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara'
composta da: 
      un  ufficiale  medico   in   servizio   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito, membri. 
    Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    7. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e)  dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla Direzione  generale  per  il  personale  militare  - I
Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione   reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione entro il  terzo  giorno  dalla
data di effettuazione della relativa prova o accertamento.