Art. 9 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; tre ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a maggiore, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, qualificati istruttori ovvero aiuto istruttori militari di educazione fisica, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente; due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, membri. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.