Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di adeguate
conoscenze  in  materie  giuridico-amministrative,  di   economia   e
politica agraria, di frodi nel settore agroalimentare e fondamenti di
agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed  arboree  ed  industrie
agrarie, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e
risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali,  con
particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto  alle
frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese
e dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni  informatiche
piu' diffuse. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  la  cui  durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di  un
elaborato riguardante le  produzioni  agroalimentari  e  la  relativa
legislazione, sia nazionale che europea che internazionale. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione  di  un  elaborato  vertente
sulla    risoluzione    di    un    caso    pratico     in     ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento
a    questioni    riguardanti    l'attivita'    istituzionale     del
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  ivi  compresi  gli
aspetti sanzionatori e di controllo delle produzioni agroalimentari. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata A.R., oppure via PEC, laddove fornita, oltre che  presso
il    portale    accessibile    al    seguente     indirizzo     web:
www.politicheagricole.it all'interno dell'area riservata  predisposta
per ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in
cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  economia  e  politica
agraria; b) politica agricola  comune,  anche  con  riferimento  alle
principali organizzazioni  comuni  di  mercato;  c)  legislazione  in
materia di prodotti di qualita'  registrata  (DOP/IGP  e  agricoltura
biologica); d) diritto amministrativo; e) contabilita' di  stato;  f)
diritto penale, anche con riferimento alla legislazione  speciale  in
materia   agroalimentare;   g)   scienza   dell'amministrazione;   h)
organizzazione e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    10. Nell'ambito della prova  orale  e'  prevista  la  valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi  di  lettura,
traduzione e conversazione.  Nell'ambito  della  prova  orale  viene,
altresi',  accertata  la  conoscenza,   da   parte   del   candidato,
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.