Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni  esaminatrici  -  una  per  ciascun  Corpo  e
l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove  orali,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i Corpi; 
      d) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un numero pari  di  Ufficiali  in  servizio,  di  grado  non
inferiore a Capitano di corvetta, appartenenti allo  stesso  Corpo  e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; 
      c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      d) un Ufficiale inferiore  o  un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  Maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello; membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di fregata, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
    6. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore in servizio  della  Marina  militare,
presidente; 
      b) due Ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza  armata,  ovvero  di
esperti di settore esterni alla Forza armata.