IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche,  e  successive   modificazioni,   ed   in
particolare  l'art.  28  concernente  l'accesso  alla  qualifica   di
dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio   2004,   n.   118,   regolamento   recante   modalita'   di
individuazione delle posizioni professionali di  dipendenti  privati,
equivalenti a quelle di  dipendenti  pubblici,  per  l'ammissione  al
corso-concorso selettivo di formazione  dirigenziale,  bandito  dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi  dell'art.  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29
settembre  2004,   n.   295,   regolamento   recante   modalita'   di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione  dirigenziale,
ai sensi dell'art. 28, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio  2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo  il  vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree  specialistiche  (LS),  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia   didattica   degli   atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 16  marzo  2007  recante  la  determinazione  delle
classi di laurea magistrale; 
    Visti i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati  gli
elenchi  dei  titoli  post-universitari   riconosciuti   idonei   per
l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e  delle
istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli; 
    Vista la circolare del Ministro per la funzione  pubblica  dell'8
novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di  titoli  di
studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
aprile 2005, recante  adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche,  e  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente  prove  d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la circolare del 24  luglio  1999  del  Dipartimento  della
funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate (legge n.  104/1992)  -  portatori  di  handicap
candidati ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa,   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  n.  12/2010,  riguardante  procedure  concorsuali   ed
informatizzazione; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  recante
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  19
novembre 2010, con  il  quale  la  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  dirigenziale  per   il
reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica  n.  272/2004  sopra  indicato,  sono  ammessi  alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili  maggiorato  del  trenta
per cento, per un totale di centoquarantasette allievi; 
    Considerato che una vincitrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso-concorso  di  formazione  dirigenziale  bandito   con   decreto
direttoriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
4ª  serie  speciale  «Concorsi»  n.  100  del   20   dicembre   2005,
impossibilitata alla frequenza, e' ammessa al corso-concorso  di  cui
al  presente  bando  per  effetto  del  diritto  acquisito  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272; 
    Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte,  che
il numero degli allievi da  selezionare  con  la  presente  procedura
concorsuale deve essere fissato in centoquarantasei unita'; 
    Ritenuto  opportuno  specificare  che  ai  sensi  della   vigente
normativa: 
    - la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto  dall'art.  3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni; 
    - la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni  dopo  la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;  la
laurea specialistica (LS) e' ora denominata laurea magistrale (LM); 
    -  la  laurea  magistrale  (LM),  che  ha  sostituito  la  laurea
specialistica (LS), e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di due  anni  dopo  la  laurea  (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270; 
    - la laurea magistrale (LM) e', altresi',  il  titolo  accademico
conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di  cinque
o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del  decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270; 
    - il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore  a  quattro  anni,
previsto  dagli   ordinamenti   didattici   previgenti   al   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
    - il diploma di specializzazione (DS) e' il titolo accademico  di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure  previsto  dagli  ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999; 
    - il dottorato di ricerca (DR) e' il  titolo  accademico  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni, oppure  previsto  dagli  ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, da svolgersi presso  le  sedi  stabilite  dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata SSPA,
per  il  reclutamento  di  centotredici  dirigenti   nelle   seguenti
amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e   nei
seguenti enti pubblici non economici: 
    Presidenza del Consiglio dei Ministri otto posti; 
    Ministero dell'interno sei posti; 
    Ministero dell'economia e delle finanze cinque posti; 
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali cinque posti; 
    Ministero della salute due posti; 
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due posti; 
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dieci
posti; 
    Ministero della giustizia (Dipartimento  giustizia  minorile)  un
posto; 
    Ministero   della    giustizia    (Dipartimento    organizzazione
giudiziaria) quindici posti; 
    Ministero degli affari esteri due posti; 
    Ministero della difesa sei posti; 
    Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  un
posto; 
    Consiglio di Stato due posti; 
    Agenzia delle dogane diciassette posti; 
    Agenzia del territorio otto posti; 
    Agenzia delle entrate otto posti; 
    INPS quindici posti.