Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
    a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    d) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    e) gli orfani di guerra; 
    f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    g) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    h) i feriti in combattimento; 
    i) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
    m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 
    o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    r)  coloro  che   abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    s) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
    t) i coniugati ed i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
    v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a  parita'  di  merito  e  di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo,  la  preferenza  ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1  e  2
del presente articolo  viene  preferito  il  candidato  piu'  giovane
d'eta'.