Art. 14 
 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
 
    1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' indicate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272.
Gli ammessi alla frequenza che non si presentano  entro  otto  giorni
dall'inizio del  corso-concorso,  senza  giustificato  e  documentato
motivo, sono  esclusi  dal  corso  stesso.  Coloro  che  non  possono
iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternita',
oppure per i gravi motivi previsti  dall'ordinamento  dei  dipendenti
civili   dello   Stato,   comprovati   tempestivamente   da    idonea
documentazione, possono chiedere di essere ammessi al  corso-concorso
successivo. 
    2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione  d'aula,
durante i quali gli allievi sono sottoposti a  valutazione  continua,
ed un successivo  semestre  di  applicazione  presso  amministrazioni
italiane  o  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,  aziende
pubbliche o private. 
    3. Al termine dei dodici mesi di formazione  d'aula  gli  allievi
che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore
a settanta centesimi  sono  ammessi  a  sostenere  un  esame-concorso
intermedio. Superano  l'esame-concorso  intermedio  gli  allievi  che
riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore
a settanta centesimi. La graduatoria  di  merito  dell'esame-concorso
intermedio e' predisposta secondo l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato e  ottenuto  sommando  le
votazioni riportate nelle singole  prove.  Nella  compilazione  della
suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui  titoli
di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  dall'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli
devono essere  posseduti  e  dichiarati  al  momento  dell'ammissione
all'esame-concorso  intermedio.  La  graduatoria  e'  approvata   con
decreto del presidente della SSPA ed  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Accedono  al
semestre di applicazione gli allievi che si  collocano  utilmente  in
graduatoria nel limite del numero  dei  posti  di  dirigente  di  cui
all'art. 1 del presente bando. 
    4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono
un esame-concorso finale valutato in  centesimi.  La  graduatoria  di
merito conclusiva del corso-concorso  e'  predisposta  in  base  alla
somma  dei  punteggi  conseguiti  nell'esame-concorso  intermedio   e
nell'esame-concorso finale da ciascun candidato.  Nella  compilazione
della suddetta graduatoria trovano applicazione le  disposizioni  sui
titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli
devono essere  posseduti  e  dichiarati  all'atto  dello  svolgimento
dell'esame finale.  La  graduatoria  e'  approvata  con  decreto  del
presidente della SSPA. 
    5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del  corso-concorso,
le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti  opzionali,  i
piani  di  studio,  i  criteri  della  valutazione  continua   e   di
svolgimento   delle   prove    dell'esame-concorso    intermedio    e
dell'esame-concorso finale, nonche' le norme  che  gli  allievi  sono
tenuti ad osservare durante la frequenza del corso.