Art. 14 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Gli ammessi alla frequenza che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso-concorso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso. Coloro che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternita', oppure per i gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. 2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione d'aula, durante i quali gli allievi sono sottoposti a valutazione continua, ed un successivo semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. 3. Al termine dei dodici mesi di formazione d'aula gli allievi che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore a settanta centesimi sono ammessi a sostenere un esame-concorso intermedio. Superano l'esame-concorso intermedio gli allievi che riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame-concorso intermedio e' predisposta secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e ottenuto sommando le votazioni riportate nelle singole prove. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati al momento dell'ammissione all'esame-concorso intermedio. La graduatoria e' approvata con decreto del presidente della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accedono al semestre di applicazione gli allievi che si collocano utilmente in graduatoria nel limite del numero dei posti di dirigente di cui all'art. 1 del presente bando. 4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono un esame-concorso finale valutato in centesimi. La graduatoria di merito conclusiva del corso-concorso e' predisposta in base alla somma dei punteggi conseguiti nell'esame-concorso intermedio e nell'esame-concorso finale da ciascun candidato. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati all'atto dello svolgimento dell'esame finale. La graduatoria e' approvata con decreto del presidente della SSPA. 5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del corso-concorso, le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame-concorso intermedio e dell'esame-concorso finale, nonche' le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso.