Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio  del  bilancio  e
per  il  riscontro  di  regolarita'  amministrativo-contabile   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto  di  competenza  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi». 
      Roma, 5 gennaio 2011 
 
                                                  Il presidente: Tria