Art. 8 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie: - diritto del lavoro pubblico e privato; - diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione); - informatica. 2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione. 3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. 5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno settanta centesimi. 6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.