Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie
oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1,  2  e  3,
del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie: 
    - diritto del lavoro pubblico e privato; 
    - diritto penale (limitatamente ai  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione); 
    - informatica. 
    2. L'accertamento della conoscenza della lingua  inglese  avviene
attraverso la lettura e  la  traduzione  di  un  testo  scelto  dalla
commissione esaminatrice ed una conversazione. 
    3.  L'accertamento  della  conoscenza  dell'informatica  riguarda
l'utilizzo del personal computer  e  dei  software  applicativi  piu'
diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in
rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una  verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare  la  conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando. 
    5. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame.