Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio,
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi  sono  indicati  nei
rispettivi allegati di Forza  armata  al  presente  bando.  I  titoli
valutabili devono  essere  ricompresi  nelle  seguenti  tipologie,  a
ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino al punteggio massimo
indicato nei citati allegati di Forza armata: 
      a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1 ovvero  in
rafferma; 
      b) missioni in territorio nazionale e all'estero; 
      c) valutazione relativa all'ultimo documento caratteristico; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titolo di studio; 
      f)  eventuali  altri   attestati,   brevetti   e   abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza  di  lingue  straniere  diverse  da
quella inglese (accertata ai sensi del precedente art. 9); 
      g) ferite subite per atti ostili in attivita' operativa sia  in
territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza
dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni. 
    Il punteggio ottenuto nella valutazione  dei  titoli  non  potra'
essere superiore a 33. 
    Le sanzioni disciplinari comportano un decremento  dal  punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un  massimo
di 10 punti. 
    2. La valutazione dei  titoli  verra'  effettuata,  per  ciascuna
Forza armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera   a)   sulla   base   dell'estratto/degli   estratti    della
documentazione  di  servizio  e   dell'eventuale   autocertificazione
prodotta dal candidato in congedo che ritenga di essere  in  possesso
di ulteriori titoli valutabili. 
    Per i  candidati  in  servizio,  gli  Enti/Reparti/Unita'  Navali
dovranno attenersi secondo quanto stabilito nel  precedente  art.  6,
comma 2, nei rispettivi allegati di Forza armata  al  presente  bando
(«A»  per  l'Esercito,  «B»  per  la  Marina  militare  e   «C»   per
l'Aeronautica militare) e nelle eventuali disposizioni  che  verranno
emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale. 
    I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo quanto
stabilito nel precedente art. 4, comma 4. 
    3. Per i militari in servizio, l'estratto della documentazione di
servizio, di cui al modello in allegato D  al  presente  bando,  deve
essere compilato dal proprio Comando di  Corpo  -  anche  sulla  base
dell'eventuale autocertificazione  presentata  dall'interessato  -  e
quindi sottoscritto dal candidato, il  quale  con  la  propria  firma
attesta di aver verificato la completezza e l'esattezza  dei  dati  a
lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione e di essere consapevole che tali dati fanno
fede ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'inclusione  nella
graduatoria di merito. 
    4. Per i militari in congedo, l'estratto della documentazione  di
servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo  all'atto
del collocamento in congedo. 
    5. Sono considerati validi, ai fini  della  valutazione,  solo  i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione relativa all'immissione richiesta. In
particolare: 
      a) per i candidati in servizio quali VFP 1,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle   sanzioni
disciplinari  e   all'ultimo   documento   caratteristico,   riferiti
esclusivamente al servizio prestato quali VFP 1, anche in rafferma; 
        i titoli relativi al  titolo  di  studio,  alle  missioni  in
territorio nazionale e all'estero, alle ferite subite per atti ostili
in attivita' operativa  in  territorio  nazionale  e  all'estero,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
anche se non riferiti al periodo di servizio  quali  VFP  1,  purche'
comunque  conseguiti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande; 
      b) per i candidati in servizio quali VFP 1, ma  precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso del servizio in  atto  svolto  in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della  documentazione  di
servizio redatto dal Comando di Corpo; 
        i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento   caratteristico   -    riportati    nell'estratto    della
documentazione di servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 7. 
      c) per i candidati in  congedo  quali  VFP  1,  precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto  in  qualita'
di VFP 1 con  il  blocco  relativamente  al  quale  viene  presentata
domanda   di   partecipazione   e   attestati   nell'estratto   della
documentazione di servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti  in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento   caratteristico   -    riportati    nell'estratto    della
documentazione di servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Il punteggio assegnato ai candidati  sara'  reso  noto  -  con
carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti  di
esclusione adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel  sito
internet del Ministero della Difesa. Entro i dieci giorni  successivi
alla pubblicazione, i candidati potranno avanzare alla DGPM richiesta
di riesame del punteggio attribuito: 
      se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
      se in congedo, direttamente alla DGPM,  mediante  messaggio  di
posta elettronica certificata da inviare -utilizzando  esclusivamente
un  account  di   posta   elettronica   certificata   - all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di   posta
elettronica da inviare - utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta elettronica - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it 
    Tale messaggio dovra' recare quale oggetto la dicitura  «CONCORSO
VFP 4 EI oppure MM oppure AM - COGNOME NOME».