Art. 8 Documenti da produrre 1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia: a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata; b) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; c) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; f) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psicofisici; g) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto: di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni. 2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui al precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della idoneita' attitudinale, far pervenire: la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G»,«H», «Q»; l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 4. La citata documentazione dovra' essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.