Art. 14 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'art. 9, comma
1 lettera c),  agli  accertamenti  sanitari  volti  alla  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale  Ufficiale  in
servizio permanente. 
    L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. 
    I medesimi concorrenti, all'atto  della  presentazione,  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito  specificato,
nonche'  un'ulteriore  dichiarazione   di   consenso   informato   al
protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'Allegato «J», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza,
la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il  giudizio
e  rinviera'  ad  altra  data  i  concorrenti  che   all'atto   della
presentazione vengono riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile  breve  durata,  per  le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti  in  tempi  compatibili  con  i  termini  della   procedura
concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data
non potra' essere successivo al  ventesimo  giorno  decorrente  dalla
data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno  rinviati
entro i medesimi  tempi  (20  giorni)  coloro  che  dovranno  fornire
ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc.,
che la  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  riterra'  piu'
opportuni per poter esprimere il giudizio finale. 
    2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) ai concorrenti che non  siano  militari  in  servizio  nelle
Forze armate saranno  verificati  i  parametri  fisici:  composizione
corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertati con le modalita' previste dalla Direttiva Tecnica  edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  citati  nelle
premesse. 
      b) a tutti i  concorrenti  sara'  verificata  la  funzionalita'
visiva: visus corretto non inferiore a 16/10  complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle 4 diottrie per  la  sola  miopia,  anche  in  un  solo
occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per  un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione, senso  cromatico,  campo  visivo  e
motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso
cromatico normale accertato alle tavole pseudo  isocromatiche  o,  in
difetto,  alle  matassine  colorate.  Sono  ammessi  gli   esiti   di
trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza  disturbi
funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti, ad eccezione  di  quelli
di  cui  al  successivo   lettera   j),   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        transaminasemia (ALT-AST); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        gamma GT; 
        dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato  -  deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno  affetti  da  carenza  totale  o
parziale dell'enzima G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta  informazione  e  responsabilizzazione  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato «K»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool  in
base all'anamnesi, alla visita medica  diretta  ed  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di
sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare
il referto attestante l'esito del test  della  CDT  (ricerca  ematica
della  transferrina  carboidrato  carente)  con  eventuale  test   di
conferma mediante HPLC in caso di  positivita',  che  il  concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      h)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  o  altre
alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico   non   conseguenti   a
interventi di natura comunque sanitaria  che,  per  la  loro  sede  o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme  o  della
dignita'  della  condizione  militare.  Qualora  gli   stessi   siano
possibile  indice  di  personalita'  abnorme  sara'   effettuato   un
accertamento  con  visita  psichiatrica  e   con   appropriati   test
psicodiagnostici; 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato  conforme  al  modello  riportato  nell'Allegato  «L»   che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
      j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma  7,  gia'
giudicati  idonei  agli  accertamenti  sanitari  nell'ambito  di   un
concorso della Forza armata nei 365  giorni  precedenti  la  data  di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, qualora presentino il  relativo  verbale  di  notifica
nonche' i documenti di cui al precedente art. 13, comma 5, lettera a)
e comma 6, lettere a) e  b),  la  commissione  per  gli  accertamenti
sanitari,   verificata   la   suddetta   documentazione,   procedera'
esclusivamente a sottoporre  gli  stessi  alla  visita  di  cui  alle
precedenti lettere g) ed h). 
    4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti  da  alcuna
delle  imperfezioni   o   infermita'   previste   dall'elenco   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e  dalla  vigente  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al  servizio  militare,
emanata con decreto Ministeriale 4  giugno  2014,  a  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|   PS  |   CO  |   AC  |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   | 2     | 2     |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato  «K»
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni  coefficiente  2  di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito  un
punteggio pari a 0 (zero). Ad  ogni  coefficiente  1  delle  predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a  0,5.  Pertanto,
il punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli  accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5. 
    6. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito; 
      b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da: 
      imperfezioni e infermita' previste dal precitato art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi  presso
una struttura sanitaria militare; 
      malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi  lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
applicativo e il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo  degli  ingegneri,  del  Corpo
sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    9.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno   tuttavia
presentare, seduta stante, al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  -  SM  Ufficio  reclutamento  e   concorsi,
specifica istanza di riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che
dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che  hanno  determinato  il   giudizio   di   non   idoneita'.   Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate  al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo  giorno
successivo a quello della  visita  medica.  Il  mancato  inoltro  nei
termini e con le  modalita'  sopradescritte  comportera'  il  rigetto
della sopracitata  istanza  di  riesame.  Nel  caso  di  accoglimento
dell'istanza  da  parte  del  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale dell'Esercito, il giudizio circa l'idoneita' fisica,  sara'
espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione  allegata  all'istanza  di  riesame,  ovvero,  qualora
necessario, a seguito di ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa  l'idoneita'
agli accertamenti sanitari  di  cui  al  precedente  comma  6,  sara'
espresso dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera e), a seguito di valutazione  della  documentazione  allegata
all'istanza di riesame, ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito  di
ulteriori accertamenti sanitari disposti. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  o  che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa  di  forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso. 
    Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e  il  giudizio  di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari  sara'
confermato.