Art. 9 
 
 
                      Requisiti dei componenti 
 
 
    1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,  ivi
compreso  il  preruolo,  prestato  nelle  istituzioni   del   sistema
educativo di istruzione  e  formazione,  nella  specifica  classe  di
concorso. 
    2. I docenti AFAM che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti
delle commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di  cui  al  presente
decreto,  devono  appartenere  al  settore  accademico   disciplinare
coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo
per almeno cinque anni. 
    3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto  per  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio, per  almeno  cinque  anni,  ivi  compreso  il
preruolo nelle istituzioni del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o  secondo
grado  a  seconda  della  distinta  procedura  cui  si  riferisce  il
concorso. 
    4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I  o
II fascia, in settori  disciplinari  coerenti  con  la  tipologia  di
insegnamento; 
      b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore  o  tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
      c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilita'; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito
dei bisogni educativi speciali. 
    5. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di  concorso  A57-Tecnica  della  danza  classica,
A58-Tecnica   della   danza   contemporanea   e    A59-Tecniche    di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per  la  danza,
sono scelti  tra  i  docenti  delle  Accademie  di  Danza  presso  le
fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra  i  direttori  artistici  dei
rispettivi corpi di ballo.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'art. 11, commi 10 e 11. 
    6. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana  per  discenti  di
lingua straniera, sono scelti tra i docenti del rispettivo  grado  di
istruzione, in possesso dei requisiti  di  specializzazione  previsti
per la partecipazione alla procedura concorsuale  e  con  documentata
esperienza nel settore.