Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l'ammissione al concorso. 2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 3. I candidati di cui ai commi precedenti dovranno far pervenire copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, entro il termine che sara' indicato nell'avviso di pubblicazione del calendario delle prove di esame, al fine di consentire l'individuazione e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it