Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, punto  4,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it  tutte
le  comunicazioni  personali  agli  aspiranti  avverranno  in   forma
scritta. 
    2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata  ricezione  da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da  inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da  parte  dell'aspirante  o  da
mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o
telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o ad eventi di forza maggiore.