Art. 6 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di
presidente, e da  un  Avvocato  dello  Stato  alla  terza  classe  di
stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da  un
avvocato iscritto all'albo speciale  dei  patrocinanti  dinanzi  alle
giurisdizioni  superiori,  da  un  professore  ordinario  in  materie
giuridiche nelle universita',  designati  rispettivamente  dal  primo
presidente della Corte di cassazione, dal  presidente  del  Consiglio
nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. 
    Trascorso il  termine  suddetto  senza  che  siano  pervenute  le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello  Stato
sono scelti dall'Avvocato generale. 
    Un avvocato dello Stato alla  seconda  o  alla  prima  classe  di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario  della  commissione  e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati  dal  presidente  e
dal segretario. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali. 
    Per ogni prova la somma  dei  punti  divisa  per  il  numero  dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 
    Sono ammessi alle prove orali i candidati  che  hanno  conseguito
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e  non  meno  di
sette decimi in ciascuna di esse. 
    Sono dichiarati idonei i candidati che nelle  prove  orali  hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 
    La  commissione  forma  la  graduatoria  degli  idonei  nel  modo
indicato dagli  articoli  28  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo
1948, n. 155. 
    A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dalle vigenti disposizioni di legge.