Art. 11 
 
 
          Verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica 
                    per i concorrenti in servizio 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati alle dirette dipendenze, i Comandi
dovranno programmare per tempo gli accertamenti psico-fisici indicati
nell'allegato A al presente bando, secondo i criteri e  le  modalita'
in esso specificati. 
    2. L'esito degli accertamenti di cui al precitato allegato A deve
essere comunicato  alla  DGPM  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it  attraverso
l'inoltro dell'allegato D al presente bando. 
    3. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e,
nel  caso  di  inidoneita'  comporta  l'esclusione  dagli   eventuali
successivi accertamenti e prove e, comunque, dal concorso. 
    4.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio   di
inidoneita' di cui al precedente comma 3 avviene a cura della DGPM. 
    5. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra'
avanzare   unicamente   ricorso    giurisdizionale    al    Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.