Art. 14 Posti non coperti L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria devolvendo i posti a quelli previsti per il reclutamento di VFP 4, indetto con il piu' volte citato decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019.