Art. 14 
 
 
                          Posti non coperti 
 
 
    L'Amministrazione della Difesa, in  relazione  alle  esigenze  di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa  stabiliti,  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine  delle  operazioni  concorsuali,
esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria devolvendo
i posti a quelli previsti per il reclutamento di VFP 4,  indetto  con
il piu' volte citato decreto interdirigenziale n. 5 del  26  febbraio
2019.