Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per i candidati provenienti dal congedo. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Maggiore, membri; un sottufficiale del ruolo Marescialli dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' cosi' composta: un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, qualificato perito selettore, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri; un sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale dell'Aeronautica militare. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.