Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  quinquennale  o  altro  diploma  dichiarato   equipollente   o
equivalente dalle  competenti  autorita',  oppure  titolo  di  studio
superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente; 
      d) possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
        i. avere prestato servizio  nell'amministrazione  giudiziaria
per almeno tre anni, senza demerito; 
        ii. avere svolto le  funzioni  di  magistrato  onorario,  per
almeno un anno, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
        iii.  essere  stato  iscritto  all'albo  professionale  degli
avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza  essere  incorso  in
sanzioni disciplinari; 
        iv. avere svolto, per almeno cinque  anni  scolastici  interi
(ivi compresi i periodi di docenza svolti in attivita'  di  supplenza
annuale), attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di
concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex  19/A)  presso  scuole
secondarie di II grado; 
        v.  avere  prestato  servizio  nelle  forze  di  polizia   ad
ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli
superiori, per almeno cinque anni. 
      e) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      g) godimento dei diritti civili e politici; 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      j) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      k) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g),  h)  e
k) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati  vengono  ammessi  all'esame  orale  con  riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad  accertare  il  possesso  del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando  quanto
previsto dall'art. 3, comma 10, dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 12,
comma 3.