Art. 4 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. La Direzione generale del personale e dei servizi  nomina  una
Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di  cui  all'art.
1,  comma  1,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, per esigenze di
funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva  la
eventuale nomina di sottocommissioni, in cui suddividere una  o  piu'
delle Commissioni esaminatrici a partire dalla fase  di  espletamento
della prova orale. A ciascuna delle sottocommissioni non puo'  essere
assegnato un  numero  di  candidati  inferiore  a  cinquecento.  Alle
Commissioni esaminatrici possono essere aggregati  membri  aggiuntivi
per la valutazione della conoscenza  della  lingua  inglese  e  delle
competenze informatiche. 
    2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di
Stato o magistrato o avvocato dello Stato  con  qualifica  equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale  dell'Amministrazione  giudiziaria,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte  da
un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con  la  qualifica  di
funzionario giudiziario. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020,  le  Commissioni  esaminatrici  potranno  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.