Art. 5 Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale 1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile e' pari a 105 punti cosi' suddivisi: a. titoli: massimo 35 punti; b. esame orale: massimo 70 punti. 2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso. 3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale. 4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 35 punti, cosi' ripartiti: a) sino a punti 5,00 per il voto di diploma: vecchio ordinamento: i. 60, punti 5,00; ii. 59, punti 4,75; iii. 58, punti 4,50; iv. 57, punti 4,25; v. 56, punti 4,00; vi. 55, punti 3,75; vii. 54, punti 3,50; viii. 53, punti 3,25; ix. 52, punti 3,00; x. 51, punti 2,75; xi. 50, punti 2,50; xii. 49, punti 2,25; xiii. 48, punti 2,00; xiv. 47, punti 1,75; xv. 46, punti 1,50; xvi. 45, punti 1,25; xvii. 44, punti 1,00; xviii. da 41 a 43, punti 0,75; xix. da 39 a 40, punti 0,50; xx. da 36 a 38, punti 0,25; nuovo ordinamento: i. 100 e lode, punti 5,00; ii. 100, punti 4,75; iii. 99, punti 4,50; iv. 98, punti 4,25; v. 97, punti 4,00; vi. 96, punti 3,75; vii. 95, punti 3,50; viii. 94 punti, 3,25; ix. 93, punti 3,00; x. 92, punti 2,75; xi. 91, punti 2,50; xii. da 88 a 90, punti 2,25; xiii. da 85 a 87, punti 2,00; xiv. da 82 a 84, punti 1,75; xv. da 78 a 81, punti 1,50; xvi. da 74 a 77, punti 1,25; xvii. da 70 a 73, punti 1,00; xviii. da 66 a 69, punti 0,75; xix. da 63 a 65, punti 0,50; xx. da 60 a 62, punti 0,25; b) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito; c) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; e) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento dell'attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale e' stata presentata la domanda; f) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori; g) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; h) punti 5,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; i) punti 3,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo previsto dal comma 1, lettera a). 6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, la Direzione generale del personale e della formazione redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 9. E' ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario. Tale numero potra' essere superiore, in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria 10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.