Art. 15 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame del concorso sono  costituite  da  una  prova
scritta e da un colloquio. 
    2. La prova  scritta  consiste  nella  stesura  di  un  elaborato
vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto  processuale
penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 
    3. Sono ammessi al colloquio i candidati  che  abbiano  riportato
una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta. 
    4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del
presente   articolo,   ivi   compresi   gli   elementi   di   diritto
costituzionale, verte sulle seguenti materie: 
      a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare  riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto civile,  nelle  parti  concernenti  le  persone,  la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; 
      c) lingua inglese; 
      d) informatica; 
    5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consiste
in una traduzione, senza  l'ausilio  del  dizionario,  di  un  testo,
nonche'  in  una  conversazione.  L'accertamento   della   conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di
almeno sei decimi (6/10).