Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1. Nell'ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso dei requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  altresi'
riservati: 
      A. tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, e successive modificazioni; 
      B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, se  unici  superstiti,
del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in
servizio  e  per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, come stabilito dall'art. 9 del  decreto-legge  1ยบ  gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30; 
      C.  venti  posti,  ai   sensi   dell'art.   1005   del   codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, agli ufficiali che hanno  terminato  senza  demerito  la
ferma biennale. 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste  nel  comma  1
del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, non fossero coperti per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.