Art. 13 Prova orale 1. I candidati, risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali, saranno ammessi a sostenere la prova orale il giorno lavorativo successivo a quello di conseguita idoneita' attitudinale. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato C del presente decreto. 2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2.