Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  Allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  Allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli Allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso,  previa  perdita  del  grado  e  della  qualifica   rivestiti,
assumendo quella di  allievo  carabiniere  e  sono  promossi  con  le
modalita' e  nei  termini  prescritti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma stessa. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
    3. I frequentatori dell'11° corso triennale Allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso
di laurea in  «Scienze  giuridiche  della  sicurezza»,  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 
      non  potranno  far  valere  gli  eventuali  esami  universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.