Art. 19 
 
Modalita' di designazione  per  la  specializzazione  in  materia  di
                              sicurezza 
           e tutela ambientale, forestale e agroalimentare 
 
    1. Durante il corso  di  formazione  degli  Allievi  marescialli,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di sicurezza  e  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura  del  Comando
delle scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di  personale
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo
di fornire il piu' adeguato grado di  informazione  e  di  conoscenza
sulla natura della specialita' e sulle connesse future  attribuzioni.
Immediatamente dopo il termine del ciclo  di  conferenze  e  comunque
entro la fine del secondo anno accademico, la  Scuola  marescialli  e
brigadieri fissera' un termine entro  cui  i  frequentatori  dovranno
presentare la dichiarazione scritta di: 
      a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) espressione ex post della  preferenza  F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le  dichiarazioni
di cui al comma 1: 
      a)  formera'  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa  ex
post; 
      b) redigera', sulla base dell'elenco  di  cui  alla  precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito  del  corso
di formazione,  la  graduatoria  per  la  designazione  FAA,  in  cui
verranno inseriti: 
        prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di
partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma  1,  la
volonta' di essere designati in materia F.A.A.; 
        successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 
    3. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione della  graduatoria,  della
designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 
    4. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui  al  precedente
art. 1, comma 5, sino a conseguire la completa  copertura  dei  posti
complessivamente disponibili, designando i frequentatori in  possesso
di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle  preferenze   da   loro
rappresentate.