Art. 19 Modalita' di designazione per la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare 1. Durante il corso di formazione degli Allievi marescialli, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialita' e sulle connesse future attribuzioni. Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze e comunque entro la fine del secondo anno accademico, la Scuola marescialli e brigadieri fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di: a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1: a) formera' un elenco riepilogativo, distinguendo quanti abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex post; b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso di formazione, la graduatoria per la designazione FAA, in cui verranno inseriti: prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma 1, la volonta' di essere designati in materia F.A.A.; successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volonta' ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 3. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione della graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui al precedente art. 1, comma 5, sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.