Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,
membro; 
      c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo, ovvero
uno  psicologo  civile  abilitato   alla   professione   appartenente
all'amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale
perito selettore attitudinale, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.