Art. 16 Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3. 2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti dieci; b) per il possesso di licenza di pilota privato punti cinque. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato pdf) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) la commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di ventidue punti come di seguito specificato: a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera b), fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: 1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di quattro punti, cosi' ripartiti: per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti quattro; per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: punti due; per la laurea: punti uno virgola cinque. Tale titolo sara' valutato dalla commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso; 2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti sei, cosi' ripartiti: per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti due; per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti uno; per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti tre; ciascun corso/certificazione afferente alla professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice: fino a punti uno; per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti due; b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili): 1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti sei; con voto pari o inferiore a 105/110, punti cinque virgola cinque; 2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti cinque; con voto pari o inferiore a 105/110, punti quattro virgola cinque; 3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti due; 4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti uno; c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, cosi' ripartiti: 1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di ufficiale di complemento: punti uno; 2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti zero virgola venticinque con attribuzione di un punteggio massimo di punti uno virgola cinque; 3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: punti zero virgola centoventicinque con attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola cinque; 4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei corpi armati dello Stato: punti zero virgola venticinque; 5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti zero virgola venti con attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola otto; 6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque punti: per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile: punti cinque; per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile: punti quattro; per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile: punti tre; per ogni croce al valor militare: punti due; per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze armate/Arma dei carabinieri: punti uno virgola cinque; per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi: punti zero virgola settantacinque; d) altri titoli: fino a un massimo di punti sei, cosi' ripartiti: 1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti zero virgola cinquanta; 2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): (a) primo livello: punti zero virgola cinquanta; (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera (a): punti uno virgola zero; (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a) e (b): punti uno virgola cinque; (d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c): punti tre; 3) per il possesso della patente nautica: punti zero virgola cinquanta; 4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti zero virgola cinquanta. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti tre. I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo. 5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 17. 6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'art. 9 del presente decreto.