Art. 2 Riserve di posti 1. Dei sei posti per il Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Dei ventotto posti per il Corpo del Genio della marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), numero 2 e numero 3, tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 3. Dei quattordici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 4. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 5. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 6. Dei due posti per il Corpo del Genio della marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 7. Dei sei posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 9. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 10. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.