Art. 10 
 
                       Graduatorie definitive 
 
    1.  Al  termine  dei  colloqui  la  Commissione   formulera'   la
graduatoria degli idonei  sulla  base  del  punteggio  dei  titoli  e
dell'esito del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese  e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso di esaurimento o  mancanza  delle  graduatorie,  le
procedure di selezione possono essere indette  prima  della  scadenza
sessennale.